STATUTO APS

Associazione Promozione Sociale

“Centro Studi Discipline Energetiche Umanistiche e Sociali”

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ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

1)      A norma dell’Art. 18 della Costituzione e degli Art. 36-37-38 del Codice Civile, ai sensi della Legge 4/2013, e ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) con il presente Atto è costituita un’Associazione Promozione Sociale Centro Studi Discipline Energetiche Umanistiche e Sociali” denominata brevemente “Centro Studi D.E.U.S” Essa è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dalle Vigenti Leggi in Materia.

2)      L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” aderisce all’A.C.S.E. Associazione Cultura e Sport per l’Europa, Convenzionata con PGS, “Ente Nazionale con finalità Assistenziali” Riconosciuto dal Ministero dell’Interno, iscritto nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

ACSE opera nell’ambito del territorio nazionale, dei paesi dell’Unione Europea e del mondo, e si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al Trattato dell’Unione Europea, alla Costituzione della Repubblica Italiana e agli ideali del libero associazionismo”.

3)   L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” è Amministrativamente Indipendente, ed è diretto democraticamente attraverso i suoi Organi.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

1)    L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” ha Sede Sociale in via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma di darne comunicazione agli uffici competenti.

2)    La durata dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” è     illimitata.

 

ARTICOLO 3 – PRINCIPI, FINALITA’ E SCOPI

1)      L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” è un Centro Permanente di Vita Associativa a carattere Culturale, Progressista e Democratico, non ha fini di lucro ed è autonoma da qualsiasi Organizzazione Politica.

2)  L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” si propone di:

a) Contribuire allo Sviluppo Culturale e Civile dei Cittadini, alla più Ampia Diffusione della Democrazia e della Solidarietà nei Rapporti Umani e fra le Diverse Culture, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive.

b) L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” si Propone di Promuovere e Favorire l’Aggregazione e la Socializzazione degli Associati attraverso la Valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità.

3)      Per il conseguimento dell’oggetto sociale, come sopra individuato, L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” potrà:

a) Promuovere e Diffondere la conoscenza del metodo Professionale “Centro Studi D.E.U.S”, nonché le B.N. (Discipline Bio Naturali). Ampliare la Conoscenza di tutte le Tecniche Energetiche ad Orientamento Olistico (PranopraticaNaturopatia – Discipline Analogiche – Coach – Massaggio Olistico – Riflessologia – Cristalloterapia – Fiori di Bach – Cromoterapia – Iridologia – Auricoloterapia – Bioenergia –Shiatsu –PNL – CNV – Yogaetc.) al fine di favorire il Miglioramento delle Condizioni di Vita dell’Essere Umano e della Sua Maturazione Interiore, sia nella pratica diretta sia negli aspetti tecnici, formativi, di studio e di ricerca;

b) Istituire Corsi, Aggiornamenti Professionali, Conferenze, Seminari sulle Materie sopra indicate, per Formare, chi intende accostarsi con Serietà, Professionalità e Rispetto alle Discipline Filosofiche Umanistiche.

c) Per la realizzazione su quanto trattato nei punti a e b, l’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” si prefigge di Istituire Contatti con Operatori Qualificati e altre Associazioni che operano nei settori delle Discipline Filosofiche Umanistiche e Cure Dolci, per l’insegnamento delle Discipline e Tecniche menzionate o per la partecipazione agli incontri Culturali Organizzati dall’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S”

d) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e di ricerche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e dei cittadini;

4)    Per conseguire le finalità sociali, l’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” potrà svolgere Attività di Carattere Culturale, Sociale Ricreativo, Sportivo, Artistico e più in generale tutte quelle che permettono di valorizzare il tempo libero; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo.

5)    L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” potrà anche prestare ad altri Enti, Pubblici o Privati, la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità. Previa delibera dell’Assemblea dei Soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto.

6)    Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno.

 

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

1)   All’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” possono essere ammessi in qualità di Associato, tutti i Cittadini Italiani o Stranieri residenti in Italia e nell’Unione Europea che presentano domanda per iscritto, su modulo a ciò predisposto, dichiarando di accettare lo Statuto e di condividere gli scopi dell’Associazione, del regolamento interno e Codice Deontologico.

2)   La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la Tessera Sociale.

3)   Gli Associati si dividono in:

a) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’P.S. “Centro Studi D.E.U.S”.

b) Ordinari: tutti i soci maggiori di età regolarmente ammessi a frequentare l’P.S. “Centro Studi D.E.U.S”. I Soci Ordinari sono tenuti, all’atto dell’iscrizione, al versamento della quota associativa annua, la cui entità sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

d) Sostenitori: coloro che devolvono all’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” oltre alla quota annuale un’oblazione volontaria di qualsiasi entità o natura.

c) La presente classificazione s’intende dettata a solo fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di Associati

rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione fra i quali il più rilevante è il diritto di voto in Assemblea.

L’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” s’impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.

4)   In particolare, ogni singolo associato può:

a) frequentare la Sede Sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’P.S. “Centro Studi D.E.U.S”

b) partecipare alle manifestazioni promosse dall’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” e fruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

5)   L’iscrizione all’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” comporta:

a) L’assunzione della qualifica di Associato;

b) Il pagamento della Tessera Sociale o di eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell’Associazione.

c) L’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti Interni e di ogni altra Deliberazione Sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

6)   Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti gli associati Maggiori di Età hanno Diritto di Voto per l’approvazione e le Modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la Nomina degli Organi Direttivi dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S”

7)   Per specifica pattuizione Sociale, tutti gli associati s’impegnano a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità e capacità, alle attività ed alle iniziative della vita Associativa nonché a collaborare per il raggiungimento dei fini e degli scopi Sociali; anche qualora tali forme di collaborazione, prevalentemente di carattere gratuito, dovessero venire rimborsate, non potranno mai essere considerate, proprio in ragione delle funzioni e dell’aspetto Associativo, aventi carattere di lavoro subordinato.

8)   Qualsiasi iniziativa personale presa dai singoli associati a nome dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” sia nel settore Amministrativo che quello Organizzativo, senza il consenso formale del Presidente, sarà nulla. Ogni inadempienza causerà il deferimento dell’autore al giudizio del Consiglio Direttivo che eserciterà la sua facoltà di escluderlo dall’Associazione.

ARTICOLO 5 – QUALIFICA DI ASSOCIATO

La Qualifica di Associato si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e, previo versamento della quota associativa.

  • L’appartenenza all’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” dà automaticamente diritto a partecipare ad ogni iniziativa promossa dalla stessa, per le quali l’Associazione provvederà a tenere aggiornati gli Associati.
  • Tutte le somme e le quote versate all’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” vengono date come contributo per le finalità descritte all’ART. 4 e per la vita stessa dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” senza diritto a rimborso.

 

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

   1)  La Qualifica di Associato si perde:

a) per dimissioni da comunicare per iscritto, almeno due mesi prima dello scadere dell’anno.

– Gli Associati possono dare le dimissioni dall’Associazione purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per interventi straordinari.

– L’Associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione ed eventuale attestato d’iscrizione all’atto della presentazione delle dimissioni.

b) per espulsione. L’espulsione dalla qualifica di Associato avviene per delibera del Consiglio Direttivo ed è inappellabile. L’espulsione può essere decretata per indegnità morale, per comportamento offensivo verso la comunità degli Associati o per aver contravvenuto alle nome ed agli obblighi statutari dell’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” – L’iscritto escluso non ha il diritto al rimborso delle quote eventualmente versate.

c) per ritardato pagamento dei contributi, quindi, per morosità;

d) per morte.

2)  A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo provvederà entro il primo mese, al massimo entro il secondo mese di ogni anno alla revisione della lista degli Associati.

ARTICOLO 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

1)   E’ passibile di Sanzioni Disciplinari l’Associato il cui comportamento risulti lesivo per l’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” e configuri Violazione di Principi e Nome dello Statuto.

2)  Le Sanzioni applicabili, in ordine di gravità sono:

a) Biasimo scritto;

b) Sospensione dall’esercizio delle Facoltà di Socio;

c) Destituzione, per i Dirigenti di qualsiasi Livello, dalla Carica

d) Espulsione dall’P.S. “Centro Studi D.E.U.S”.

Le sanzioni vengono irrogate in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione,

per:

  • Comportamenti ed atteggiamenti in contrasto con i principi Fondamentali dello Statuto con le corrette Nome di Leale Comportamento nell’Associazione; con le Norme fissate nei Regolamenti approvati dagli Organi Statutari.
  • Reati Dolosi.
  • Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale e delle eventuali
  • Quote periodiche senza giustificato motivo
  • Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE CAUTELATIVA

In casi di particolari gravità, derivanti da sottoesposizione a Procedimenti Penali con esclusione dei Reati di Opinione e, comunque, nei casi di procedimenti restrittivi la libertà della persona, il Consiglio Direttivo può sospendere cautelativamente l’ Associato dalla Carica Ricoperta o dall’Esercizio della facoltà di Associato, per il tempo necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso. (La Sospensione Cautelativa non costituisce Sanzione Disciplinare).

 

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’associazione.

2) Gli Associati sono convocati in assemblea almeno una volta all’anno.

3) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutta gli Associati maggiori di età in regola con il pagamento della quota annuale e degli eventuali contributi periodici.

4)   Ogni Associato ha un voto in assemblea secondo il disposto di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Sono ammesse Deleghe per un massimo di due Deleghe per Associato.

5) L’Assemblea si riunisce nella Sede Sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di Convocazione.

6) La Convocazione viene effettuato dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante:

a) Comunicazione scritta;

b) Affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenente l’ordine dei giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza;

c) La Convocazione dell’Assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

7) L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatto richiesta motivato da almeno 2/3 dei soci,

8) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona da lui delegata.

9) Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se del caso, tre Scrutatori.

10) Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità dell’assemblea, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli associati.

11) Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, qualora vi siano state votazioni.

12) Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di Convocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1)      L’Assemblea Ordinaria svolge funzioni consultive e delibera sui temi posti all’Ordine del Giorno, ed in particolare sulla vita dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S”, sull’attività da svolgere e sulle iniziative da intraprendere; ad essa il Presidente presenterà relazione sulle attività svolte.

2)   L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione la metà più uno degli Associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati presenti e/o per Delega.

3)    La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo la prima.

4)    L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente e da persona da Lui delegata che nomina un Segretario il quale trascriverà le deliberazioni su di un registro con la sua firma e quella del Presidente dell’Assemblea. Detti Processi Verbali debbono contenere il numero esatto dei Soci presenti e/o per Delega

5)    L’Assemblea Ordinaria delibera:

a) Approva il bilancio o rendiconto economico;

b) Nomina il Presidente i membri del Consiglio Direttivo;

c) Approva e Modifica il Regolamento Interno dell’Associazione;

d) Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1)   L’Assemblea Straordinaria viene Convocata dal Consiglio Direttivo.

2)   L’Assemblea Straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la metà’ più uno degli associati e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati; essa delibera con la maggioranza assoluta degli associati presenti e/o per delega.

3)   La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo la prima.

4)  L’Assemblea Straordinaria delibera:

a) Sulle Modifiche dello Statuto.

Il Presidente provvederà alla formalizzazione e alla legalizzazione, mediante registrazione di tali modifiche allo Statuto.

b) Sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;

c) Sul trasferimento della sede dell’Associazione.

d) Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

5)   Per la validità della delibera di cui al precedente punto b), occorre la presenza di 2/3 degli Associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

6)   Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria sia straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano ad attenersi tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1)      Il Consiglio Direttivo è l’Organo Esecutivo dell’Associazione.

2)   L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, da un Presidente e da un Vice Presidente, eletti dall’Assemblea fra i Soci maggiorenni.

3)   Il numero dei Consiglieri può essere stabilito sulla base dell’entitá numerica del Corpo Sociale.

4)   Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti.

5)   I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica per quattro anni, e sono rieleggibili.

6)   Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dell’Associazione per il conseguimento dei fini Statutari.

7)   Il Presidente e, in caso di assenza o impedimenti di quest’ultimo, il Vice Presidente curano l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

8) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive dei Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

9) Nessuno compenso è dovuto ai Consiglieri per l’attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

10) Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno 2/3 dei suoi membri, comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

11) Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

12) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

13) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario appositamente nominato fra i Consiglieri dal Presidente stesso o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

14) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto dei Presidente.

ARTICOLO 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

1)    Esso ha funzioni Consultive sulle linee generali e delle iniziative da intraprendere dell’P.S. “Centro Studi D.E.U.S” tra un’Assemblea Ordinaria e l’altra.

2)     In particolare esso procede:

a) Alla redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all’Assemblea;

b) Formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;

c) Attua le deliberazioni dell’Assemblea;

d) Predispone il Regolamento Interno dell’Associazione ed alle modifiche di esso, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;

e) Fissa le quote associative annuali e le eventuali quote suppletive per determinati servizi;

f)    Propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;

g)   Decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da applicare ai soci;

h)   Revisiona gli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario (sanzioni disciplinari);

i)   Delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati;

l) Delibera su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per tutte le iniziative necessarie;

m) Il Consiglio Direttivo adempie a tutte le formalità previste dalle Vigenti Leggi;

n) Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente e, in esso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente e attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ne assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

1)   Il Presidente è garante della corretta interpretazione ed esecuzione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

2)   Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3)   La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai consiglieri delegati (ove siano stati previsti).

4)   Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati sia dei terzi.

5)   I Consiglieri delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.

6)   Il Presidente ha facoltà di intraprendere iniziative di intesa e collaborazione tra l’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” ed altre Organizzazioni, e quant’altro necessario al funzionamento e alla vita dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S”

7)   Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare, da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ARTICOLO 16 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, svolge le mansioni del Presidente o per delega o per assenza dello Stesso.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE.

1)      Le entrate dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” sono costituite da:

  • Proventi da tesseramento;
  • Eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative ed attività dell’Associazione, previste dal presente Statuto
  • Eventuali contributi pubblici;
  • Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione.
  • Eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • Dal ricavo dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
  • Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

2)   Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

3)   E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

4)   In caso di scioglimento per qualunque causa dell’A.P.S. “Centro Studi D.E.U.S” l’Assemblea in Seduta Straordinaria provvederà, sentito l’Organismo di controllo, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 18 – ESERCIZI SOCIALI

1)   L’Esercizio Sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2)   Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo o rendiconto, che dovranno essere annualmente approvati dall’Assemblea entro il 30/04 dell’anno successivo.

3)   Il bilancio o rendiconto annuale deve far riferimento sia alla situazione economica sia a quella finanziaria dell’Associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la Sede Sociale nei quindici giorni precedenti l’Assemblea, in modo che ogni Associato ne possa prendere visione.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra i Soci l’Organo competente è il Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, le controversie tra Associati e Associazione saranno di competenza dell’Assemblea Straordinaria. Se tali controversie sono per Legge Demandate al Giudizio dell’Autorità Giudiziaria sarà competente il foro di Padova.

 

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni generali di legge in Materia di Associazioni.

 

 

Letto Sottoscritto e Firmato

Li Fontaniva, 10 marzo 2019

  • Presidente              Piotto Debora
  • P. Segretario         Torti Maria Angela 
  • Consigliere             Zanella Gianna